Certificato energetico e Compravendite
La Commissione Europea, lo scorso 25 maggio, ha inviato al nostro paese una lettera di chiarimenti in merito abolizione dell’obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili (dall’art. 35 della L. 133/2008(*) ). L’Italia avrà quindi 60 giorni circa per dare motivazioni plausibili oppure chiedere proroga alla C.E.
(*) Atti di compravendita senza certificazione energetica
L’art. 35 ha depennato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005
E’ stato emanato il primo dei tre decreti attuativi dei D.Lgs.  192/2005 e 311/2006, relativi alla certificazione energetica degli edifici attraverso un Regolamento che definisce metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 192/2005
Inoltre, nell’aprile scorso, il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia la quale stabilisce che le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano.
- 23 giugno 2009 -
RG Studio Progettazioni
Non mi riesce di capire se per la stipula di atti di trasferimento di quote indivisibili o della nuda proprietà di unità immobiliari site in provincia di Savona sussiste un’esclusione dall’obbligo di allegare il certificato energetico, così come in Lombardia.
Il notaio pretende l’allegazione sempre e comunque - anche per atti di trasferimento di quote indivisibili e di nuda proprietà relativi a unità immobiliari site in Lombardia - l’ingegnere specialista di questioni energetiche è di tutt’altro avviso.
Decidere di spendere, comunque, per il rilascio del certificato energetico per poi scoprire che potevo evitarlo, non è una prospettiva particolarmente allettante!
Molte grazie per la Vostra cortese collaborazione.
Bruno Vigliani